Art. 25.
(Norme di contabilità).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione e sicurezza nazionale.
      2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISN, sentiti i responsabili del DIS, dell'ISE e dell'ISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN, è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il rendiconto delle spese ordinarie sono unici per il DIS, l'ISE e l'ISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

          b) il bilancio preventivo e il rendiconto di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISN; il rendiconto è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della Sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DIS; gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un

 

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ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria, di cui alla lettera b), sono tenuti al rispetto del segreto;

          d) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione e sicurezza, che presentano specifico rendiconto trimestrale e relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

          e) il rendiconto della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza nazionale, al quale è presentata altresì una relazione annuale sulle linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate, quantificate in relazione ai settori di intervento determinati dagli indirizzi politici; la documentazione delle spese riservate è conservata nell'archivio storico di cui all'articolo 10.

      4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei princìpi della normativa comunitaria vigente. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.